Rifacimento Bagno: CIL o CILA Quando Attivarla?

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Per il rifacimento bagno CIL o CILA?

Può essere una domanda lecita, tutte le volte che ti ritrovi a provvedere a lavori edili liberi che comportano la ristrutturazione del bagno di casa tua.

In effetti ormai il bagno è considerato un ambiente molto importante nella casa.

Oltre ad essere utile e funzionale, è visto come un luogo deputato al relax e alla cura del benessere psicofisico.

Per cui è logico che prima o poi anche a te capiti l’esigenza di renderlo il migliore possibile.

Ma per rifacimento bagno CILA o CIL?

Si tratta in entrambi i casi di documenti molto importanti, che devono essere messi a punto per procedere alla ristrutturazione.

Chiariamo che cosa indicano innanzitutto queste sigle, per poi passare a delinearne le differenze.

La CILA è la comunicazione di inizio lavori asseverata.

Essa diventa SCIA, ovvero segnalazione certificata di inizio attività, quando è necessario che intervenga un tecnico abilitato che ha il compito di certificare i lavori che sono stati eseguiti.

CIL indica invece comunicazione inizio lavori.

Questo documento con l’introduzione della SCIA risulta essere poco frequente.

Andiamo a scoprirne di più!

Cos’è la ristrutturazione del bagno

Quindi per il rifacimento bagno CIL o CILA?

Prima di chiarire quando serva una CILA o CIL per il rifacimento del bagno occorre mettere in evidenza quali possono essere i lavori di ristrutturazione che interessano il rifacimento del bagno e fare le dovute differenze.

Partiamo con il chiarire che cosa si intende per ristrutturazione del bagno.

Per esempio può essere necessario provvedere alla sostituzione di sanitari, di pavimenti, di rivestimenti.

Oppure può essere necessario sostituire la vasca con la doccia, di rifare gli impianti, sostituire qualche tubo o provvedere a tinteggiare le pareti.

Bisogna distinguere in particolare tra lavori di manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria.

In questo senso ci viene molto d’aiuto ciò che stabilisce il Testo Unico dell’Edilizia.

La differenza tra lavori ordinari e straordinari

Il Testo Unico dell’Edilizia dice che sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano la riparazione o la sostituzione delle finiture interne o esterne degli edifici e quei lavori che si dimostrano necessari per mantenere in efficienza gli impianti.

Invece rientrano in un intervento di manutenzione straordinaria le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari.

È molto importante individuare questa differenza ed esserne consapevoli, perché, a seconda delle situazioni, è necessario possedere un determinato titolo che dia l’abilitazione per eseguire i lavori.

Quindi la domanda è sempre la stessa: per il rifacimento bagno CIL o CILA?

Andiamo a scoprirne di più.

I titoli per la manutenzione ordinaria

Per la manutenzione ordinaria, quindi quando si tratta di sostituire piastrelle o di tinteggiare le pareti, oppure di sostituire la vasca con la doccia, si intendono dei lavori classificabili come opere di edilizia libera.

Per questo possono essere eseguiti senza comunicare un inizio di attività in Comune.

Non è neppure necessario depositare particolari documenti, né la CIL né la CILA né la SCIA.

Però comunque devi stare attento, perché, a seconda dei regolamenti comunali, qualche amministrazione potrebbe esigere anche la comunicazione di inizio lavori.

In questo caso è necessario l’intervento di un tecnico abilitato che compili il modello apposito e che lo presenti al Comune.

A questo punto devi attendere di ricevere l’autorizzazione prima di provvedere all’esecuzione dei lavori.

I titoli per la manutenzione straordinaria

Stiamo cercando di rispondere alla domanda se servono per il rifacimento bagno CIL o CILA.

Abbiamo detto che per lavori di manutenzione ordinaria questi documenti possono anche non servire, anche se qualche eccezione è rappresentata dal CIL.

Quando si tratta di lavori invece straordinari, che prevedono di ristrutturare totalmente il bagno, di rifare l’impianto idrico-sanitario o quello elettrico, si passa nella categoria della manutenzione straordinaria.

In questo caso è obbligatorio presentare al Comune una CILA.

Il tecnico abilitato, che può essere un geometra, un architetto o un ingegnere, deve provvedere alla compilazione di questo documento.

Infatti è proprio il tecnico che ha il compito di allegare anche delle dichiarazioni specifiche, in modo da dimostrare che le opere che vengono realizzate sono conformi alle normative vigenti.

Le normative che vengono tenute in considerazione sono rappresentate per esempio dai regolamenti edilizi comunali, dalle norme che riguardano la materia sismica e il rendimento energetico.

Le dichiarazioni sono pure utili perché si deve specificare che i lavori che vengono realizzati non interessano le parti strutturali dell’edificio.

Il tecnico che viene incaricato ha anche il compito di portare avanti la direzione dei lavori e di elaborare grafici, planimetrie e prospetti sia prima che vengono realizzati i lavori che dopo la loro esecuzione.

Basta depositare la CILA presso gli uffici comunali competenti, per poi iniziare i lavori, senza attendere una particolare autorizzazione.

Le agevolazioni fiscali

Da ricordare inoltre, dopo aver parlato del rifacimento bagno CIL o CILA, che i lavori di ristrutturazione di questa stanza della casa possono essere soggetti a detrazioni fiscali.

In particolare l’agevolazione viene prevista nella misura del 50% relativamente alle spese che sono state sostenute per i lavori che sono stati eseguiti tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019.

La legge di bilancio 2020 ha prorogato le detrazioni fiscali per coloro che effettuano ristrutturazioni per tutto l’anno 2020 lasciando invariate le soglie percentuali ( rimane del 50% per un massimo di spesa pari a 96.000 euro).

In ogni caso è sempre bene informarsi, perché questi elementi possono variare di anno in anno, per cui, se si intende usufruire delle agevolazioni fiscali, occorre informarsi prima di iniziare la ristrutturazione.

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C’è la possibilità di utilizzare le detrazioni anche quando si fanno interventi di ristrutturazione che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche e di conseguenza per consentire dei movimenti più facili alle persone portatrici di handicap.

Quindi per esempio potrebbero rientrare in questa categoria i lavori per montare dei sanitari rialzati o per sostituire la vasca con la doccia, in modo che ne possano usufruire meglio persone disabili o anziane.

Per usufruire del bonus ristrutturazione, devi indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre devi conservare alcuni documenti importanti che potrebbero essere richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico dovresti consegnare la domanda di accatastamento, le ricevute del pagamento dell’IMU, le concessioni e le autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, come il permesso di costruire o la CILA.

Ricordati anche che, per beneficiare delle agevolazioni, devi effettuare i pagamenti delle spese sostenute per la ristrutturazione tramite bonifico bancario (QUI ti spieghiamo come fare il bonifico)  nel quale indichi il codice fiscale del beneficiario, il codice fiscale di colui che riceve il pagamento.

Inoltre devi specificare come causale del versamento che si tratta di un bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione.

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