La Prima Casa è Pignorabile? Condizioni Necessarie per Avviare il Pignoramento della Prima Casa!

la prima casa è pignorabile

La prima casa è pignorabile?

La risposta a questa domanda è affermativa.

Infatti l’unico caso in cui non può avvenire il pignoramento della prima casa è quando questa è l’unica in nostro possesso.

In tutte le altre situazioni, invece, sussiste la possibilità della pignorabilità della prima casa.

Quindi possiamo dire che l’affermazione e i luoghi comuni, secondo i quali la prima casa non è pignorabile, si rivelano soltanto falsi.

Infatti la banca, il Fisco, l’Agenzia delle Entrate, una finanziaria a cui ci siamo rivolti per avere un prestito che poi non abbiamo pagato, la controparte di un processo che ha vinto una causa a nostro svantaggio, tutti questi possono essere coinvolti nella possibilità che hanno di provvedere ad un pignoramento per la nostra prima casa.

Possiamo dire però che in generale esistono dei limiti, oltre i quali non si può andare.

Ecco perché si è diffuso anche il senso comune, secondo il quale la prima casa impignorabile è un concetto ampiamente affermato nell’opinione pubblica.

Pignorabilità prima casa: la banca lo può fare?

La banca o una società finanziaria, alle quali ci siamo rivolti per ottenere un finanziamento o un mutuo che poi non abbiamo avuto più la possibilità di pagare, possono procedere al pignoramento della nostra prima casa.

Non soltanto da questo punto di vista non ci sono limiti stabiliti per legge, ma bisogna ricordare anche che in genere, quando si richiede un prestito, l’istituto di credito mette sempre un’ipoteca sulla casa.

In caso di morosità da parte del debitore, l’immobile può essere venduto all’asta giudiziaria e così la banca o la società di finanziamento possono rivalersi sul ricavato della vendita anche con preferenze rispetto ad altri eventuali creditori.

La legge non pone dei limiti nemmeno per quanto riguarda l’entità dei debiti, in seguito ai quali si può procedere al pignoramento.

La decisione è sempre lasciata nelle mani del creditore, che può valutare il suo grado di convenienza anche in presenza di debiti di modesto valore.

Naturalmente non sempre il pignoramento viene effettuato, perché il soggetto creditore deve tenere conto anche delle relative spese che l’esecuzione forzata comporta e dei tempi lunghi che in genere vengono richiesti.

Pignoramento prima casa: il ruolo del Fisco

Il Fisco e quindi l’agente della riscossione, che poteva essere un tempo Equitalia ed oggi l’Agenzia delle Entrate, riguardo al pignoramento della prima casa deve prestare attenzione al fatto che questa possa costituire l’unico immobile di proprietà del debitore.

Il Fisco non può pignorare la prima casa, se questa costituisce l’unico immobile posseduto dal debitore, se quest’ultimo ha fissato in quella casa la propria residenza, se quell’immobile è stato accatastato come civile abitazione e se l’immobile non è di lusso, come per esempio può essere una villa, un castello o un palazzo che abbia pregio artistico o storico.

Se il contribuente nei confronti del quale il Fisco si rivolge ha più di un immobile, allora saranno tutti pignorabili.

Però anche nel caso di questa situazione esistono dei limiti.

Condizioni per ipotecare casa

Infatti la legge stabilisce che si può pignorare la casa se su questa è stata iscritta un’ipoteca e se sono passati 6 mesi da questa iscrizione.

Si può iscrivere ipoteca sulla casa per debiti a partire da 20.000 euro.

Si può procedere a pignorare la casa soltanto nel caso in cui i debiti ammontino alla soglia da 120.000 euro a salire.

Tuttavia bisogna considerare anche se il valore della somma di tutti gli immobili del debitore arriva ad almeno 120.000 euro.

Prima di procedere al pignoramento, quindi, deve avvenire l’iscrizione dell’ipoteca. Prima dell’iscrizione, al contribuente deve essere dato un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel preavviso devono esseri specificati l’importo del debito e l’indicazione dell’immobile. Può anche non essere indicato il valore catastale della casa.

La procedura esecutiva del pignoramento avviene dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca, sempre che il debitore nel frattempo non abbia provveduto al pagamento.

Cosa succede se una delle case è in comproprietà

C’è poi il caso in cui si è in possesso di più di una casa e una di queste è in comproprietà. In questa situazione il Fisco, dopo aver iscritto l’ipoteca sull’immobile, può procedere al suo pignoramento, sempre che il debito abbia un valore superiore a 120.000 euro.

Secondo ciò che è stabilito dalla legge, tuttavia, in situazioni di questo genere la procedura giudiziaria deve tener conto della possibilità di dividere l’immobile in due parti: se questo non può avvenire, allora si procede a mettere in vendita all’asta l’immobile, per poi dividere il ricavato, la cui metà deve essere destinata al comproprietario.

Se risiediamo in una casa in comproprietà di una persona che ha debiti con il Fisco, quest’ultimo non può procedere al pignoramento, anche se per l’altro contitolare l’immobile non rappresenta la prima casa.

In una situazione del genere, se il Fisco procede all’esecuzione forzata dell’immobile, incorrerebbe in una violazione di legge, perché le norme impediscono di espropriare la prima e unica casa del contribuente che risiede in quell’immobile.

In tutto questo contesto dobbiamo sempre fare riferimento al concetto di prima casa sempre in senso lato, perché si può parlare di prima casa nell’acquisto o nella successione.

Sarebbe più preciso, invece, per quanto riguarda il pignoramento, parlare di unico immobile di proprietà, perché altrimenti rischieremmo di creare confusione e di non specificare esattamente a che cosa la legge fa riferimento per una situazione di pignorabilità della prima casa.

Pignoramento della casa in caso di creditori privati

Può accadere anche che i creditori siano rappresentati da controparti di processi che hanno vinto delle cause, da familiari, come per esempio nel caso dell’ex moglie che non ha ricevuto il mantenimento, o da altri soggetti.

Anche questi soggetti privati possono procedere al pignoramento della casa. Anche l’ex moglie può iscrivere ipoteca e pignorare la casa del marito. In queste situazioni non conta il fatto che si tratti di un unico immobile di proprietà e non è rilevante nemmeno l’importo del debito conseguito.

Nel caso dell’ex moglie o dell’ex coniuge in generale, questo può chiedere che anche l’immobile oggetto della disputa sia messo sotto sequestro, in modo che l’altra parte non possa procedere alla vendita dell’abitazione.

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