Contributo Unificato Sfratto: Importi e Quando è Ridotto alla Metà!

I dubbi e le domande sul contributo unificato sfratto non sono pochi.

Andiamo più nello specifico e vediamo come funziona lo sfratto per contributo unificato e come avviene l’esecuzione dello sfratto con contributo unificato.

INIZIAMO!

Che cos’è il contributo unificato sfratto

Il contributo unificato sfratto è una somma obbligatoria da pagare anche per dare inizio ad una causa giudiziale, sia di carattere civile che penale.

Di solito questo contributo si paga quando il contribuente ritiene illegittimo un accertamento o un avviso di pagamento e quindi si vede costretto a presentare un ricorso alla commissione tributaria provinciale o regionale.

Il locatore infatti, per richiedere di lasciare libero l’appartamento, ricorre all’aiuto di un giudice per effettuare un procedimento di intimazione e quindi anche in questo caso deve versare il contributo unificato.

Contributo unificato sfratto per morosità e finita locazione

Il contributo unificato per sfratto interessa sia la finita locazione sia la morosità.

Vediamo bene come funziona.

Contributo unificato sfratto per morosità

Partiamo spiegando cosa succede nel caso dello sfratto per morosità ossia quando si ha che fare con un inquilino moroso che non paga.

Lo sfratto per morosità si verifica quando il locatore chiede al giudice di un Tribunale civile l’emissione di un provvedimento esecutivo mediante il rilascio di un documento. Attraverso quest’ultimo il locatore può ottenere la risoluzione del contratto di affitto.

Sostanzialmente quando l’inquilino che ha preso in affitto un immobile non paga più un canone di affitto diventa un inquilino moroso.

A questo punto il locatore può decidere di portare avanti un procedimento di sfratto.

Per fare questo deve però richiedere ad un giudice il rilascio di un procedimento di intimazione di convalida dello sfratto.

In questa occasione deve pagare il contributo unificato sfratto ossia il contributo unificato per l’esecuzione dello sfratto.

Contributo unificato sfratto per finita locazione

L’intimazione dello sfratto per finita locazione si verifica quando, dopo la scadenza del contratto di affitto, l’inquilino continua a rimanere nell’abitazione.

A questo punto il proprietario della casa può ricorrere al giudice per emettere un provvedimento contro l’affittuario e sarà necessario pagare il contributo unificato per lo sfratto per finita locazione.

Questa procedura può anche essere sostitutiva della disdetta, a patto che l’intimazione sia notificata all’inquilino secondo i termini di preavviso previsti dal contratto di locazione.

Tutto ciò è anche un modo da parte del locatore di avere a disposizione un documento apposito che potrà utilizzare nell’ipotesi in cui il locatario non lasci l’immobile allo scadere del contratto.

Come calcolare il contributo unificato per lo sfratto

La somma da pagare si calcola in base all’importo totale dei canoni di locazione che l’inquilino non ha più pagato.

È quello che in gergo tecnico viene chiamato valore della lite.

In particolare si deve seguire il seguente schema:

  • per un valore da 0 a 1.100 euro, 21,50 euro;
  • per un valore da 1.101 euro a 5.200 euro, 47,00 euro;
  • per un valore da 5.201 euro a 26.000 euro, 118.50 euro;
  • per un valore da 26.001 euro a 52.000 euro, 259 euro, cifra che vale anche quando il valore non può essere determinato.

Quando il contributo unificato è ridotto alla metà

Il contributo unificato deve essere pagato nella misura ridotta del 50% in alcuni casi:

  • sfratto per finita locazione 
  • opposizione ad un decreto ingiuntivo;
  • opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento;
  • procedimenti cautelari.

Numero del codice del tributo

Per avere un’esecuzione dello sfratto con contributo unificato, bisogna utilizzare un bollettino di conto corrente postale apposito oppure un modello F23, indicando il codice tributo contributo unificato 750T.

In alternativa si può ricorrere al modello disponibile in formato elettronico.

Su questo modello devono essere indicati i dati del locatore che ha effettuato la richiesta di sfratto, i dati dell’inquilino nei confronti del quale viene richiesta la convalida dello sfratto, un contrassegno, che di solito si compra in tabaccheria e che conferma l’esecuzione del pagamento.

Come funziona la sanatoria di uno sfratto per morosità

La morosità può essere sanata, però questa situazione non deve verificarsi per più di quattro volte complessivamente nel corso di quattro anni.

Il termine per la sanatoria e quindi per pagare i canoni insoluti è di 120 giorni.

Il mancato pagamento può protrarsi soltanto per due mesi, in caso di condizioni economiche precarie dell’inquilino, se queste condizioni si verificano dopo che è stato stipulato il contratto e se dipendono da disoccupazione, malattie o gravi difficoltà che vengono dimostrate.

Se dopo la sentenza del giudice l’inquilino continua a rimanere all’interno dell’abitazione e non rispetta la data stabilita per lasciare l’immobile, si passa alla fase esecutiva, che prevede l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

In caso di resistenza protratta nei confronti anche dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo potrà essere accompagnato dalla forza pubblica.

Se l’inquilino non adempie all’obbligo di pagare le somme che deve al locatore, quest’ultimo può avviare un procedimento di pignoramento sui beni dell’affittuario.

Comprese nelle spese a carico dell’inquilino, oltre ai canoni di locazione, anche le spese di condominio non versate, quelle che in gergo si chiamano oneri accessori.

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