Acquisto Casa in Comunione dei Beni: Come Funziona? Conviene?

acquisto prima casa in comunione dei benei

Quando si sta per comprare i beni iniziano i primi dubbi sull’acquisto casa in comunione dei beni.

Ma che cosa dicono le normative di preciso, quelle che riguardano l’acquisto della casa in comunione dei beni?

È una domanda che spesso in molti si pongono, proprio per questo motivo abbiamo voluto scrivere una guida che riguarda proprio questo argomento, per rispondere ai tanti dubbi e alle molte incertezze che spesso ruotano intorno alla questione dell’acquisto casa con il coniuge in comunione dei beni.

In effetti ci sono molti aspetti che vanno chiariti.

Per esempio bisognerebbe riuscire a comprendere quali beni rientrano nella comunione per legge e quali, invece, non rappresentano dei beni condivisi.

Inoltre, se vuoi fare in modo che l’immobile acquistato ricada nella comunione dei beni, quali passaggi devi compiere?

Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande con la guida che ti proponiamo.

INIZIAMO!

Acquisto della casa in comunione dei beni cosa significa

L’acquisto della casa in comunione dei beni comporta il fatto che, se si è scelto il regime della comunione, i due coniugi diventano proprietari insieme a tutti gli effetti dell’immobile che acquistano.

La casa risulterà dunque cointestata.

Questo discorso vale sia per tutti e due i casi possibili ossia sia:

  • per l’acquisto della prima casa in comunione dei beni
  • sia per l’acquisto della seconda casa in comunione dei beni.

Come funziona la comunione dei beni

Abbiamo già specificato che, in comunione dei beni, se i coniugi scelgono di acquistare una casa, diventano comproprietari dell’immobile.

È così che funziona l’acquisto della casa in comunione dei beni, anche se a questo proposito dobbiamo fare una distinzione tra:

  • l’acquisto della casa prima del matrimonio in comunione dei beni
  • la casa acquistata dopo il matrimonio in comunione dei beni

Infatti, se l’immobile viene acquistato prima del matrimonio, quando ancora non è attivato il regime della comunione, non è detto che appartenga ad entrambi i coniugi.

Dopo il matrimonio, invece, anche se soltanto uno dei coniugi ha contribuito a livello economico all’acquisto dell’immobile, la casa appartiene ad entrambi.

Ci sono però delle eccezioni che la legge stabilisce a questo proposito.

Infatti, secondo le normative in vigore, alcuni beni o i ricavi che si ottengono dalla loro vendita, non rientrano nel regime della comunione.

Vediamo meglio!

Che cosa non rientra nella comunione dei beni

Se vogliamo capire bene come funziona la comunione dei beni anche relativamente all’aspetto dell’acquisto della casa in comunione dei beni, dobbiamo specificare che in alcuni casi la legge stabilisce che non possono rientrare nel regime della comunione alcuni prodotti.

Per esempio non rientrano nella comunione i beni personali che servono a svolgere la professione di uno dei due coniugi.

Inoltre non rientra nemmeno nella comunione ciò che si riceve in eredità o come risarcimento per un danno subito.

Non rientra nemmeno in questo regime di condivisione tutto ciò che si compra con il denaro ottenuto tramite la vendita dei beni che si sono ricevuti in eredità o dei beni che si sono acquistati attraverso il denaro che è stato ricevuto per il risarcimento di un danno.

Per quanto riguarda l’acquisto della casa, se si vuole non farla rientrare nella comunione dei beni, nel rogito deve essere espressamente riportata la dicitura che l’immobile in questione non rientri nella comunione dei beni.

Inoltre è previsto che l’altro coniuge, che non acquisisce la proprietà dell’immobile, presenti una dichiarazione sempre davanti al notaio, rinunciando per iscritto alla sua quota.

Se non occorrono tutte queste condizioni, l’immobile viene diviso fra ciascuno dei coniugi in maniera equa.

Come funziona l’acquisto di un immobile personale

Si può verificare anche il caso in cui un coniuge, pur essendo in comunione dei beni, voglia acquistare un immobile con il suo denaro personale e quindi ha l’esigenza di non far partecipare l’altro coniuge.

Bisogna puntualizzare che l’altro coniuge può presentare una dichiarazione, con la quale fa presente di essere a conoscenza del fatto, che è consapevole che il denaro impiegato nell’acquisto dell’immobile appartiene soltanto al coniuge acquirente, e quindi rinuncia al fatto che l’immobile cada nel regime di comunione.

A questo proposito però è intervenuta anche una sentenza della Corte di Cassazione.

Si tratta dell’ordinanza del 24 ottobre 2018 numero 26981.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha spiegato che, anche se il coniuge non acquirente interviene per non voler acquisire la casa in comunione dei beni, non è detto comunque che la comunione non intervenga lo stesso e quindi non è sicuro che il bene possa essere considerato di esclusiva proprietà personale.

Bisogna vedere soltanto, per essere sicuri di tutto ciò, di che natura è il denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile.

Infatti, secondo la Cassazione, la caduta o la non caduta di un bene in comunione legale non dipende soltanto dalla dichiarazione del coniuge all’atto dell’acquisto.

Bisogna vedere, secondo l’articolo 179 del Codice Civile, se il bene immobile sia stato acquistato con proventi che derivano dall’uso di beni esclusivamente personali.

Quindi in questo senso bisogna che il denaro che viene utilizzato per l’acquisto della casa sia tracciabile, per vedere la natura del prezzo.

La partecipazione all’atto

Stiamo parlando dell’acquisto della casa in comunione dei beni e abbiamo visto come è quasi “automatico” che un bene acquistato dopo il matrimonio da uno dei coniugi diventi facilmente posseduto da entrambi.

Tuttavia al momento del rogito si può stabilire per legge quella che in gergo tecnico viene chiamata la partecipazione all’atto.

Questo significa che la parte del contratto sia esclusivamente il coniuge acquirente, mentre l’altro coniuge ha soltanto una funzione di attestazione.

Questo, come è stato chiarito anche dalle recenti sentenze della Corte Suprema, non significa necessariamente che il coniuge debba rilasciare una dichiarazione a tal proposito.

Può essere pure che si verifichi la condizione, secondo la quale l’altro coniuge non acquirente rimanga presente all’atto, ma in silenzio.

In questo caso il notaio deve limitarsi a dare conto della sua presenza e ad esplicitare il fatto che l’altro coniuge non sollevi contestazioni sulla possibilità che soltanto ad un coniuge venga intestato il bene.

In questo modo si fa riferimento e si chiarisce che il coniuge non avrebbe interesse al fatto che la casa acquistata cada in comunione.

Ecco perché, in una situazione come questa, è consentita la firma dell’atto soltanto da parte di uno dei due coniugi, nonostante entrambi debbano comparire davanti al notaio.

Casa acquistata in comunione dei beni conviene?

In molti si chiedono se convenga oppure noi.

Noi pensiamo che conviene se prevedi che in caso di separazione non andrai incontro a contrasti importanti e quando tra marito e moglie non esiste una grande disparità di redditi.

Occorre dunque valutare con attenzione!

Come avrai capito decidere se comprare casa in comunione o separazione dei beni non è facile.

Informarsi molto bene è fondamentale e ti permetterà di fare valutazioni corrette.

Ti consigliamo di leggere anche questa guida: Acquisto Casa in Separazione dei Beni Dopo il Matrimonio: Come Fare!

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